PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, ai superstiti del personale militare continuano ad applicarsi, in materia di determinazione della pensione di reversibilità, le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.